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Valutazione degli alunni disabili
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito. L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove.
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE RELATIVA ALL’ESITO FINALE DELL’ESAME DI STATO
Dalla C.M. n.49 del 20 maggio 2010 “Valutazione degli alunni ed esami di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” si evidenzia quanto segue:
Il giudizio di idoneità, come da delibera del Collegio Docenti, è costituito dalla media dei voti delle singole discipline, compreso il voto di comportamento, alla data dello scrutinio finale. Si possono aggiungere alla media ottenuta eventuali crediti scolastici in ragione di punti 0,1 per ogni credito conseguito.
I crediti riconosciuti dalle nostre scuole medie sono i seguenti:
Al termine dell’esame di Stato, in caso di superamento dello stesso, si consegnerà all’allievo insieme all’attestato di licenza, un certificato delle competenze di base acquisite nel corso del triennio.
Di seguito il modello di certificazione adottato.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito. L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009).
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove.
CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE RELATIVA ALL’ESITO FINALE DELL’ESAME DI STATO
Dalla C.M. n.49 del 20 maggio 2010 “Valutazione degli alunni ed esami di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione” si evidenzia quanto segue:
- l’art. 3 comma 6 Cfr. D.P.R. 122/2009 “All’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove (quindi prova INVALSI inclusa) e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5”.
- l’art. 3 comma 8 Cfr. D.P.R. 122/2009 “Ai candidati che conseguono il punteggio di 10/10 può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità”.
Il giudizio di idoneità, come da delibera del Collegio Docenti, è costituito dalla media dei voti delle singole discipline, compreso il voto di comportamento, alla data dello scrutinio finale. Si possono aggiungere alla media ottenuta eventuali crediti scolastici in ragione di punti 0,1 per ogni credito conseguito.
I crediti riconosciuti dalle nostre scuole medie sono i seguenti:
- Conseguimento diploma ECDL Start
- Conseguimento certificazione Trinity (lingua inglese)
- Conseguimento certificazione DELF (lingua francese)
- Piazzamento alle fasi provinciali nei Giochi Sportivi Studenteschi
- Riconoscimenti speciali o vittorie in concorsi promossi da enti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione
Al termine dell’esame di Stato, in caso di superamento dello stesso, si consegnerà all’allievo insieme all’attestato di licenza, un certificato delle competenze di base acquisite nel corso del triennio.
Di seguito il modello di certificazione adottato.