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Particolare importanza viene data al voto di comportamento che è viene determinato attraverso una riflessione del Consiglio di Classe sul grado di raggiungimento di obiettivi educativi concordati in Collegio Docenti, come di seguito riportato
Per quanto riguarda l’ammissione dell’allievo alla classe successiva o agli esami conclusivi del I ciclo, è il caso di segnalare che le decisioni del Consiglio di classe in sede di scrutinio non sono mai frutto di mero calcolo algebrico, quanto piuttosto di attenta valutazione su ciò che nell’alunno potrebbe concorrere meglio a promuovere la sua persona, nonché il suo diritto-dovere allo studio. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe discute le valutazioni conclusive delle varie discipline, proposte dai docenti, valutando, se necessario e opportuno, di portare alla sufficienza (sei) le materie che hanno avuto un voto inferiore; in tal caso, sul documento valutativo, il voto comparirà accompagnato da una nota.
Gli strumenti di documentazione degli interventi didattici e dei processi valutativi sono i seguenti:
La valutazione sarà intesa infine anche come fase conclusiva di un percorso di monitoraggio, nell’ottica della trasparenza e di una maggiore apertura della scuola alla valutazione esterna. Riteniamo infatti importante dar modo agli utenti di esprimere il proprio parere rispetto alle offerte formative della scuola, al fine di rilevare la qualità del servizio scolastico
Per gli alunni è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
Per quanto riguarda sia gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, sia per il comportamento, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico.
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.
Una disposizione prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno); viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.
Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008).
L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe.
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.
Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.
La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).
Gli strumenti di documentazione degli interventi didattici e dei processi valutativi sono i seguenti:
- registro dei verbali del Collegio dei Docenti
- registro dei verbali del Consiglio di classe
- registro personale del docente
- registro giornale di classe
- documento di valutazione personale dell’alunno
La valutazione sarà intesa infine anche come fase conclusiva di un percorso di monitoraggio, nell’ottica della trasparenza e di una maggiore apertura della scuola alla valutazione esterna. Riteniamo infatti importante dar modo agli utenti di esprimere il proprio parere rispetto alle offerte formative della scuola, al fine di rilevare la qualità del servizio scolastico
Per gli alunni è prevista una valutazione periodica quadrimestrale e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
Per quanto riguarda sia gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, sia per il comportamento, per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico.
La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola secondaria di I grado, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.
Una disposizione prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato meno di tre quarti delle ore di lezione previste.
La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento (scheda individuale dell'alunno); viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.
Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva o all'esame (art. 3 legge 169/2008), gli alunni devono conseguire la sufficienza in ogni disciplina, nonché nel comportamento (art. 2 legge 169/2008).
L’eventuale decisione di non ammissione alla classe successiva o all'esame è, comunque, assunta a maggioranza da parte dei componenti del consiglio di classe.
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.
L'ammissione all'esame comporta un giudizio di idoneità, accompagnato da un voto in decimi, riferito agli esiti dell'intero percorso compiuto dall'alunno nella scuola secondaria.
Tra le prove d’esame è prevista una prova scritta nazionale predisposta dall’Invalsi, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.
La valutazione finale dell'esame è espressa con un voto in decimi.
Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009).